Calamità pubbliche e protezione civile - Disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi - Previsione secondo cui il Presidente della regione interessata è autorizzato a deliberare aumenti di ordine fiscale - Violazione della riserva di legge in materia tributaria - Lesione dell'autonomia statutaria regionale per ingerenza nell'organizzazione regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce il commi 5-quater nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo cui «il Presidente della regione interessata» è autorizzato a deliberare gli aumenti fiscali ivi previsti, in quanto detta disposizione contrasta con l'art. 23 Cost., violando la riserva di legge in materia tributaria, e con l'art. 123 Cost., poiché lede l'autonomia statutaria regionale nell'individuare con norma statale l'organo della Regione titolare di determinate funzioni. Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti.
- In tema di violazione dell'autonomia statutaria regionale, v. citate sentenze n. 201 del 2008, n. 387 del 2007).