Ordinanza 23/2012 (ECLI:IT:COST:2012:23)
Massima numero 36073
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  13/02/2012;  Decisione del  13/02/2012
Deposito del 16/02/2012; Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di due magistrati - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano - Mancato rispetto del termine perentorio per il deposito degli atti notificati presso la cancelleria della Corte costituzionale - Improcedibilità del ricorso.

Testo

Va dichiarata l'improcedibilità del ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nei confronti del Senato della Repubblica perché il deposito degli atti notificati, con la prova della loro notificazione, è avvenuto nella cancelleria della Corte costituzionale oltre il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il predetto termine - al pari del termine per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità - ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito.



Atti oggetto del giudizio

 21/04/2010  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 24    co. 3