Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti e GPL - Prescrizione di condizioni di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa statale, da applicarsi anche agli impianti già realizzati ma non ancora collaudati - Asserita irragionevolezza del differente trattamento riservato agli impianti già realizzati in ragione dell'intervenuto collaudo - Asserita compressione dell'iniziativa economica privata, per la mancata previsione di un meccanismo di tipo indennitario in favore degli impianti realizzati ma non collaudati - Ius superveniens direttamente incidente sulla norma censurata - Spettanza al giudice rimettente della valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della regione Puglia 12 ottobre 2009, n. 21, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, disciplinando l'attività di distribuzione di carburanti e gpl, prescrive condizioni di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa statale, da applicarsi anche agli impianti realizzati ma non ancora collaudati. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore l'art. 29 della legge della regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14, il quale prevede testualmente che l'art. 13 della legge della regione Puglia 12 ottobre 2009, n. 21 "non si applica agli impianti che siano stati autorizzati dai comuni antecedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge", con la conseguenza che spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.
- Sulla restituzione degli atti al rimettente affinché proceda alle valutazioni di sua spettanza, alla luce del nuovo quadro normativo, v. ex plurimis, ord. nn. 216,296, 326 del 2011.