Ordinanza 25/2012 (ECLI:IT:COST:2012:25)
Massima numero 36075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
13/02/2012; Decisione del
13/02/2012
Deposito del 16/02/2012; Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Titolo
Reati tributari - Omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo - Relativa norma incriminatrice - Applicabilità anche alle omissioni riguardanti l'anno 2005 - Eccezione di inammissibilità per oscurità del petitum - Reiezione.
Reati tributari - Omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo - Relativa norma incriminatrice - Applicabilità anche alle omissioni riguardanti l'anno 2005 - Eccezione di inammissibilità per oscurità del petitum - Reiezione.
Testo
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per oscurità del petitum della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Deve infatti rilevarsi come dal tenore del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione emerga, in realtà, in modo sufficientemente chiaro che il giudice a quo chiede una pronuncia che escluda l'applicabilità della norma incriminatrice censurata all'omesso versamento dell'IVA relativa all'anno 2005.
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per oscurità del petitum della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Deve infatti rilevarsi come dal tenore del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione emerga, in realtà, in modo sufficientemente chiaro che il giudice a quo chiede una pronuncia che escluda l'applicabilità della norma incriminatrice censurata all'omesso versamento dell'IVA relativa all'anno 2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/03/2000
n. 74
art. 10
co.
decreto-legge
04/07/2006
n. 223
art. 35
co. 7
legge
04/08/2006
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte