Ordinanza 25/2012 (ECLI:IT:COST:2012:25)
Massima numero 36076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
13/02/2012; Decisione del
13/02/2012
Deposito del 16/02/2012; Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Titolo
Reati tributari - Omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo - Relativa norma incriminatrice - Applicabilità anche alle omissioni riguardanti l'anno 2005 - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.
Reati tributari - Omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo - Relativa norma incriminatrice - Applicabilità anche alle omissioni riguardanti l'anno 2005 - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.
Testo
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il rimettente motiva, infatti, adeguatamente la prima, riferendo che all'imputato nel giudizio principale è contestato il reato di omesso versamento dell'IVA proprio in relazione all'anno di imposta 2005, per un importo superiore alla soglia di punibilità prevista, ed enuncia in modo parimenti chiaro la ragione che, a suo avviso, renderebbe la norma censurata contrastante, in parte qua, col parametro costituzionale evocato: ossia il fatto che vengano sottoposti alla medesima pena soggetti che fruiscono di un termine sensibilmente differenziato per eseguire il versamento di imposta penalmente rilevante.
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il rimettente motiva, infatti, adeguatamente la prima, riferendo che all'imputato nel giudizio principale è contestato il reato di omesso versamento dell'IVA proprio in relazione all'anno di imposta 2005, per un importo superiore alla soglia di punibilità prevista, ed enuncia in modo parimenti chiaro la ragione che, a suo avviso, renderebbe la norma censurata contrastante, in parte qua, col parametro costituzionale evocato: ossia il fatto che vengano sottoposti alla medesima pena soggetti che fruiscono di un termine sensibilmente differenziato per eseguire il versamento di imposta penalmente rilevante.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/03/2000
n. 74
art. 10
co.
decreto-legge
04/07/2006
n. 223
art. 35
co. 7
legge
04/08/2006
n. 248
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte