Ordinanza 25/2012 (ECLI:IT:COST:2012:25)
Massima numero 36077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  13/02/2012;  Decisione del  13/02/2012
Deposito del 16/02/2012; Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36075  36076


Titolo
Reati tributari - Omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo - Relativa norma incriminatrice - Applicabilità anche alle omissioni riguardanti l'anno 2005 - Asserita violazione del principio di uguaglianza per soggezione alla medesima pena di soggetti che fruiscono di un termine sensibilmente differenziato per corrispondere il tributo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, «limitatamente alle omissioni [...] relative all'anno 2005». La circostanza che - in base alla ricostruzione operata dal giudice a quo - per ragioni collegate alle meccaniche di entrata in vigore della norma incriminatrice, il debitore di IVA per l'anno 2005 venga a disporre, al fine di eseguire il versamento - o, meglio, per decidere se effettuarlo o meno con la consapevolezza che la sua omissione avrà conseguenze penali (essendo il pagamento doveroso, in base alla normativa tributaria, già prima e indipendentemente dall'introduzione della nuova incriminazione) - di un termine minore di quello accordato ai contribuenti per gli anni successivi, non può ritenersi, di per sé, lesiva del parametro costituzionale evocato. Infatti, per un verso, il termine di oltre cinque mesi e mezzo riconosciuto al soggetto in questione (in luogo dei quasi dodici mesi "ordinari"), non può ritenersi intrinsecamente incongruo, ossia talmente breve da pregiudicare o da rappresentare, di per sé, un serio ostacolo all'adempimento; per altro verso, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo costituisce un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. Né può considerarsi lesivo del principio di eguaglianza il fatto che la norma censurata sottoponga allo stesso trattamento sanzionatorio soggetti che fruiscono di termini comunque differenti per il versamento idoneo ad evitare la responsabilità penale: al legislatore è, infatti, consentito includere in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie diverse per struttura e disvalore, spettando, in tali casi, al giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena nell'ambito della forbice edittale, nella specie sufficientemente divaricata a tal fine.

- Per identica questione di legittimità costituzionale, anche nel tenore letterale delle argomentazioni di supporto, sollevata dal medesimo odierno rimettente, v. la richiamata ord. n. 224 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/03/2000  n. 74  art. 10  co. 

decreto-legge  04/07/2006  n. 223  art. 35  co. 7

legge  04/08/2006  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte