Ordinanza 26/2012 (ECLI:IT:COST:2012:26)
Massima numero 36078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  13/02/2012;  Decisione del  13/02/2012
Deposito del 16/02/2012; Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Separazione giudiziale dei coniugi - Udienza presidenziale per l'esperimento del tentativo di conciliazione - Previsione che i coniugi debbano comparire personalmente con l'assistenza del difensore - Asserita impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ove una parte non sia munita di assistenza legale - Difetto di adeguata motivazione sull'oggetto - Inosservanza dell'obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme - Uso improprio dell'incidente di costituzionalità per finalità di avallo interpretativo - Evocazione apodittica dei parametri - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'articolo 708, intero testo, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 Cost. - nella parte in cui si prevedono che i coniugi "debbono" (e non "possono") comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore, con la conseguenza di non poter ascoltare il convenuto che si presenti non munito di difensore, e di non poter esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge: l'ordinanza di rimessione è priva di adeguata motivazione in ordine alla ragione per cui il rimettente abbia inteso estendere anche all'art. 708 cod. proc. civ. (censurato nel primo comma e nell'intero testo) i dubbi di legittimità costituzionale riguardanti propriamente solo la previsione dell'assistenza dei difensori operata dal primo comma dell'art. 707 cod. proc. civ.; in ordine all'incidenza dell'invocata pronuncia al solo svolgimento del tentativo di conciliazione o anche riguardo al successivo momento processuale della emanazione dei provvedimenti presidenziali (nel qual caso la questione sarebbe prematura); in ordine alla portata e alle conseguenze applicative (con modalità di partecipazione dei coniugi ai due momenti caratterizzanti la fase dell'udienza presidenziale) della previsione dell'assistenza del difensore; in ordine alle ricadute processuali della eventuale scelta di dar luogo comunque alla audizione del coniuge comparso ma non assistito; e inoltre per non aver sperimentato - in un contesto caratterizzato dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in tema di disciplina processuale - una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme impugnate, nel tentativo di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo.

sull'inammissibilità della medesima per indeterminatezza del petitum: ord. n. 21 del 2011;

sull'inammissibilità della questione prematura: ord. n. 176 del 2011, n. 363 e n. 96 del 2010;

sull'inammissibilità della questione in mancanza di tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme: ord. n. 101, n. 103 e n. 212 del 2011;

sull'inammissibilità della questione senza argomentazione in ordine alle cause di violazione dei parametri indicati: ord. n. 106 del 2011 e n. 343 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 707  co. 1

decreto-legge  14/03/2005  n. 35  art. 2  co. 3

legge  14/05/2005  n. 80  art.   co. 

codice di procedura civile    n.   art. 708  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte