Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Molise - Istituzione di un fondo per il microcredito - Destinatari degli interventi regionali - Soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un anno, e con una situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro - Ricorso del Governo - Sopravvenute modifiche normative che eliminano i motivi di illegittimità costituzionale - Atto di rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione della parte convenuta - Estinzione del processo.
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Molise 14 marzo 2011, n. 5, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 3 e 16, 1° comma della Costituzione, concernente la destinazione di provvidenze sociali a favore di soggetti residenti da almeno un anno nella Regione. Infatti, la rinuncia al ricorso, successiva a modifiche legislative pienamente satisfattive delle pretese di parte ricorrente, fa venir meno le ragioni e l'interesse per proseguire il giudizio, senza che sia necessaria l'accettazione ad opera della parte convenuta non costituita in giudizio.
- Sulla estinzione del processo per rinuncia, in mancanza di costituzione della parte convenuta, v. ex plurimis, sent. nn. 217 e 123 del 2011, e ord. nn. 110 e 51 del 2011.