Sentenza 30/2012 (ECLI:IT:COST:2012:30)
Massima numero 36082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  15/02/2012;  Decisione del  15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36083  36084  36085  36086  36087  36088  36089  36090


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Agevolazioni fiscali - Imprese aventi sede legale in un Comune montano - Concessione di un contributo nella forma di credito di imposta sull'IRPEG e sull'IRAP pagate nel corso del 2011 - Rinvio a successiva deliberazione della Giunta regionale per la determinazione delle modalità di applicazione del beneficio - Ricorso del Governo - Eccepita irrilevanza per impugnazione prematura - Reiezione.

Testo

Non può essere accolta la eccezione di inammissibilità per impugnazione prematura - in quanto l'eventuale vulnus alle competenze statali si determinerebbe solo a seguito della individuazione da parte della Giunta regionale di condizioni, limiti e modalità di concessione del beneficio - perché la questione di legittimità costituzionale è rivolta nei confronti di una legge regionale già in vigore e quindi la sua attualità è in re ipsa; inoltre ove non fosse intervenuta la impugnazione, l'eventuale conflitto di attribuzione proposto successivamente alla delibera di Giunta con la quale fossero stati definiti i termini concreti di concessione del beneficio sarebbe inammissibile, in quanto non è ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti di atti che siano la diretta applicazione di preesistenti disposizioni legislative non impugnate.

- In senso analogo v. la citata sentenza n. 380 del 2007.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  19/01/2011  n. 1  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 10

Altri parametri e norme interposte