Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Agevolazioni fiscali - Imprese aventi sede legale in un Comune montano - Concessione di un contributo nella forma di credito di imposta sull'IRPEG e sull'IRAP pagate nel corso del 2011 - Rinvio a successiva deliberazione della Giunta regionale per la determinazione delle modalità di applicazione del beneficio - Ricorso del Governo - Eccepita irrilevanza per impugnazione prematura - Reiezione.
Non può essere accolta la eccezione di inammissibilità per impugnazione prematura - in quanto l'eventuale vulnus alle competenze statali si determinerebbe solo a seguito della individuazione da parte della Giunta regionale di condizioni, limiti e modalità di concessione del beneficio - perché la questione di legittimità costituzionale è rivolta nei confronti di una legge regionale già in vigore e quindi la sua attualità è in re ipsa; inoltre ove non fosse intervenuta la impugnazione, l'eventuale conflitto di attribuzione proposto successivamente alla delibera di Giunta con la quale fossero stati definiti i termini concreti di concessione del beneficio sarebbe inammissibile, in quanto non è ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti di atti che siano la diretta applicazione di preesistenti disposizioni legislative non impugnate.
- In senso analogo v. la citata sentenza n. 380 del 2007.