Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Agevolazioni fiscali - Imprese aventi sede legale in un Comune montano - Concessione di un contributo, nella forma di credito di imposta, nella misura del venti per cento di quanto effettivamente pagato a titolo di imposte sui redditi ed IRAP nel corso del 2011, fino ad un massimo di 10.000 euro - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato per assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali in materia tributaria, nonché violazione delle disposizioni statutarie che consentono esenzioni e agevolazioni limitatamente alle nuove imprese - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, - che al fine di ridurre le diseconomie a carico delle imprese presenti nei comuni montani della Sardegna prevede un contributo nella forma del credito di imposta - in quanto la disposizione legislativa fa due volte riferimento al sistema impositivo: nella determinazione dell'entità del beneficio (il 20 per cento delle imposte pagate) e nell'individuazione del rapporto debitorio da cui l'impresa può defalcare l'importo del beneficio concesso. Allo stato attuale della normativa regionale, non risultano sussistere tributi regionali propri (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione) che possano essere considerati ai fini dell'agevolazione in questione, e, quindi, deve ritenersi che detta agevolazione si riferisce a tributi erariali, compresi i tributi regionali cosiddetti derivati, cioè istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni. Da tale considerazione, essendo innegabile che la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, deriva l'affermazione della illegittimità costituzionale della disposizione in scrutinio per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dato che, in assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, detta normativa viene a violare la competenza accentrata in materia di «sistema tributario dello Stato».
- V. citata sentenza n. 123 del 2010