Sentenza 30/2012 (ECLI:IT:COST:2012:30)
Massima numero 36087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
15/02/2012; Decisione del
15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali - Finanziamento e realizzazione - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali, in funzione di contenimento della spesa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale .
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali - Finanziamento e realizzazione - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali, in funzione di contenimento della spesa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale .
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, quinquies della legge regionale n. 3 del 2009, attraverso i quali è finanziato e realizzato il piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali si è già precisato che anche le Regioni a statuto speciale, quale è la Sardegna, sono soggette ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Dal confronto fra la norma censurata e quella l'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009 - espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica, volto al contenimento della spesa - emerge infatti che, diversamente da quella regionale, la disposizione statale non prevede la stabilizzazione pura e semplice (ancorché previa selezione attitudinale) ma esclusivamente l'assunzione a seguito dell'espletamento del pubblico concorso con riserva di posti, per accedere al quale è necessaria un'anzianità di servizio non per la durata di trenta mesi, come previsto dalla legge della Regione autonoma Sardegna, ma per quella, più ampia, di trentasei mesi. V. citate sentenze nn. 229 e 69 del 2011, n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, quinquies della legge regionale n. 3 del 2009, attraverso i quali è finanziato e realizzato il piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali si è già precisato che anche le Regioni a statuto speciale, quale è la Sardegna, sono soggette ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Dal confronto fra la norma censurata e quella l'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009 - espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica, volto al contenimento della spesa - emerge infatti che, diversamente da quella regionale, la disposizione statale non prevede la stabilizzazione pura e semplice (ancorché previa selezione attitudinale) ma esclusivamente l'assunzione a seguito dell'espletamento del pubblico concorso con riserva di posti, per accedere al quale è necessaria un'anzianità di servizio non per la durata di trenta mesi, come previsto dalla legge della Regione autonoma Sardegna, ma per quella, più ampia, di trentasei mesi. V. citate sentenze nn. 229 e 69 del 2011, n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
19/01/2011
n. 1
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 10
legge 03/08/2009
n. 102
art.