Sentenza 30/2012 (ECLI:IT:COST:2012:30)
Massima numero 36088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
15/02/2012; Decisione del
15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti regionali in possesso di determinati requisiti - Riserva del 40% dei posti vacanti messi a concorso nel periodo 2010/2012 e di quelli vacanti entro il 31 dicembre 2013 - Espletamento del concorso per titoli e colloquio, con esenzione da eventuali prove selettive - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali, in funzione di contenimento della spesa - Violazione del principio della par condicio fra i concorrenti in materia di concorso e del principio della trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale .
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti regionali in possesso di determinati requisiti - Riserva del 40% dei posti vacanti messi a concorso nel periodo 2010/2012 e di quelli vacanti entro il 31 dicembre 2013 - Espletamento del concorso per titoli e colloquio, con esenzione da eventuali prove selettive - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali, in funzione di contenimento della spesa - Violazione del principio della par condicio fra i concorrenti in materia di concorso e del principio della trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale .
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, norma che realizza, in sostanza, un'ipotesi di stabilizzazione di personale precario. Pur essendo, infatti, previsto lo svolgimento di pubblici concorsi, in favore dei dipendenti regionali precari, viene stabilita non soltanto una riserva di posti nella misura del 40%, ma è altresì previsto che sia espletato per titoli e colloquio e che i soggetti beneficiari della riserva di posti siano esentati da eventuali prove preselettive. Sia l'ampia riserva di posti in favore di una determinata categoria di concorrenti, sia la valorizzazione in sede concorsuale dei titoli di servizio - della quale, data la sua dichiarata finalità premiale, si gioveranno i concorrenti, dipendenti precari della Amministrazione regionale e pararegionale, già destinatari della riserva dei posti -, sia, infine, la limitazione ai soli «titoli e colloquio» delle prove concorsuali con esenzione dei riservatari dall'espletamento di eventuali prove di preselezione, fanno fondatamente escludere che lo svolgimento dei pubblici concorsi richiamati dalla disposizione censurata sia governato dal principio della par condicio fra i vari concorrenti, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti è indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza che di efficienza dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, norma che realizza, in sostanza, un'ipotesi di stabilizzazione di personale precario. Pur essendo, infatti, previsto lo svolgimento di pubblici concorsi, in favore dei dipendenti regionali precari, viene stabilita non soltanto una riserva di posti nella misura del 40%, ma è altresì previsto che sia espletato per titoli e colloquio e che i soggetti beneficiari della riserva di posti siano esentati da eventuali prove preselettive. Sia l'ampia riserva di posti in favore di una determinata categoria di concorrenti, sia la valorizzazione in sede concorsuale dei titoli di servizio - della quale, data la sua dichiarata finalità premiale, si gioveranno i concorrenti, dipendenti precari della Amministrazione regionale e pararegionale, già destinatari della riserva dei posti -, sia, infine, la limitazione ai soli «titoli e colloquio» delle prove concorsuali con esenzione dei riservatari dall'espletamento di eventuali prove di preselezione, fanno fondatamente escludere che lo svolgimento dei pubblici concorsi richiamati dalla disposizione censurata sia governato dal principio della par condicio fra i vari concorrenti, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti è indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza che di efficienza dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
19/01/2011
n. 1
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 19
legge 30/07/2010
n. 122
art.