Sentenza 31/2012 (ECLI:IT:COST:2012:31)
Massima numero 36091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
15/02/2012; Decisione del
15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:
36092
Titolo
Reati e pene - Reato di alterazione di stato - Applicazione automatica della sanzione accessoria della perdita della potestà genitoriale - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Reiezione.
Reati e pene - Reato di alterazione di stato - Applicazione automatica della sanzione accessoria della perdita della potestà genitoriale - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Reiezione.
Testo
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, dell'articolo 569 del codice penale, nella parte in cui prevede «l'applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all'art. 567 c.p.». Sia pure in forma concisa, ma sufficiente, l'ordinanza di rimessione dà conto delle ragioni che la sostengono, ponendo l'accento sui diritti inviolabili del minore, sulla necessità di valutarne i preminenti interessi, sull'incompatibilità di tale esigenza con l'automatismo che caratterizza l'applicazione della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti del condannato per il delitto di alterazione di stato, quando il soggetto in questione sia il genitore del minore, sull'irragionevolezza di tale automatismo.
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, dell'articolo 569 del codice penale, nella parte in cui prevede «l'applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all'art. 567 c.p.». Sia pure in forma concisa, ma sufficiente, l'ordinanza di rimessione dà conto delle ragioni che la sostengono, ponendo l'accento sui diritti inviolabili del minore, sulla necessità di valutarne i preminenti interessi, sull'incompatibilità di tale esigenza con l'automatismo che caratterizza l'applicazione della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti del condannato per il delitto di alterazione di stato, quando il soggetto in questione sia il genitore del minore, sull'irragionevolezza di tale automatismo.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 569
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte
convenzione di New York 20/11/1989
n.
art. 3
convenzione di New York 20/11/1989
n.
art. 7
convenzione di New York 20/11/1989
n.
art. 8