Sentenza 32/2012 (ECLI:IT:COST:2012:32)
Massima numero 36093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
15/02/2012; Decisione del
15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Stabilizzazioni, per l'anno 2011, di personale precario al di fuori delle procedure ordinarie e concorsuali di accesso al pubblico impiego - Ricorso del Governo - Abrogazione della disposizione impugnata nelle more del giudizio - Rinuncia al ricorso, relativamente alla disposizione predetta, in assenza di parte costituita - Estinzione parziale del giudizio.
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Stabilizzazioni, per l'anno 2011, di personale precario al di fuori delle procedure ordinarie e concorsuali di accesso al pubblico impiego - Ricorso del Governo - Abrogazione della disposizione impugnata nelle more del giudizio - Rinuncia al ricorso, relativamente alla disposizione predetta, in assenza di parte costituita - Estinzione parziale del giudizio.
Testo
All'abrogazione dell'art. 47 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), per effetto dell'art. 9 della legge reg. 3 agosto 2011, n. 24, e alla rinuncia al ricorso nella parte in cui il Presidente del Consiglio dei ministri aveva denunciato la norma per aver disposto ulteriori stabilizzazioni di personale precario al di fuori delle procedure ordinarie e concorsuali di accesso al pubblico impiego, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., segue la parziale estinzione del giudizio di costituzionalità.
All'abrogazione dell'art. 47 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), per effetto dell'art. 9 della legge reg. 3 agosto 2011, n. 24, e alla rinuncia al ricorso nella parte in cui il Presidente del Consiglio dei ministri aveva denunciato la norma per aver disposto ulteriori stabilizzazioni di personale precario al di fuori delle procedure ordinarie e concorsuali di accesso al pubblico impiego, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., segue la parziale estinzione del giudizio di costituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2011
n. 1
art. 47
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte