Sentenza 32/2012 (ECLI:IT:COST:2012:32)
Massima numero 36096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
15/02/2012; Decisione del
15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Titolo
Servizio idrico integrato - Norme della Regione Abruzzo - Gestione - Affidamento agli attuali gestori - Contrasto con la legislazione statale, attuativa di quella comunitaria, che prevede il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché dell'ordinamento civile - Ricorso del Governo - Generica evocazione di parametro solo nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza, nonché censura immotivata e oscura - Inammissibilità della questione.
Servizio idrico integrato - Norme della Regione Abruzzo - Gestione - Affidamento agli attuali gestori - Contrasto con la legislazione statale, attuativa di quella comunitaria, che prevede il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché dell'ordinamento civile - Ricorso del Governo - Generica evocazione di parametro solo nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza, nonché censura immotivata e oscura - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, per aver dettato, in tema di affidamento del servizio idrico, disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento (art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168), per l'evocazione solo generica, e soltanto nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza, del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e per il carattere sostanzialmente immotivato e oscuro del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, per aver dettato, in tema di affidamento del servizio idrico, disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento (art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168), per l'evocazione solo generica, e soltanto nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza, del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e per il carattere sostanzialmente immotivato e oscuro del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2011
n. 1
art. 36
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 23 bis
legge 06/08/2008
n. 133
art.
decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010
n. 168
art. 3