Sentenza 32/2012 (ECLI:IT:COST:2012:32)
Massima numero 36097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  15/02/2012;  Decisione del  15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36093  36094  36095  36096  36098  36099  36100  36101  36102  36103


Titolo
Trasporto pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Concessioni regionali e locali in essere alla data di entrata in vigore della legge - Proroga del termine finale in contrasto con la normativa statale di riferimento - Ricorso del Governo - Sopravvenienze normative statali e regionali, che risolvono la discrasia temporale - Sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri a coltivare il ricorso sul punto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), il quale prevede, al comma 1, che in materia di trasporti, le concessioni regionali e comunali in essere alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate fino al 30 giugno 2011, non coincidente con il termine finale della proroga (31 marzo 2011) secondo la norma interposta di legge statale di cui all'art. 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 225 del 2010, e dunque in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., e con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto con l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 225 del 2010 (e a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008), il legislatore statale ha prorogato il termine fino al 30 settembre 2011 e l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 19 luglio 2011, n. 21, ha ulteriormente differito la proroga alla stessa scadenza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/01/2011  n. 1  art. 63  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  bis  co. 8  lett. e)

legge  06/08/2008  n. 133  art.   

decreto legge  29/12/2010  n. 225  art. 1    co. 1  

legge  26/02/2011  n. 10  art.   

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 49  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 56  

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art.