Sentenza 198/2023 (ECLI:IT:COST:2023:198)
Massima numero 45834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  20/09/2023;  Decisione del  20/09/2023
Deposito del 30/10/2023; Pubblicazione in G. U. 02/11/2023
Massime associate alla pronuncia:  45832  45833  45835


Titolo
Previdenza - In genere - Principio di neutralizzazione - Ratio - Necessità che la contribuzione successiva alla maturazione del diritto alla pensione possa solo incrementarne la misura e mai ridurla - Ambito di applicazione - Esclusione di una sua portata generale - Possibile intervento della Corte costituzionale, stante la peculiarità delle diverse discipline previdenziali. (Classif. 190001).

Testo

In relazione a specifiche fattispecie previdenziali soggette al sistema retributivo, va affermato il principio di neutralizzazione, a mente del quale la contribuzione successiva alla maturazione del diritto alla pensione può incrementarne la misura e non ridurre quella già maturata, con la conseguenza che l’eventuale contribuzione aggiuntiva dannosa (sia essa obbligatoria, volontaria o figurativa) va esclusa dal calcolo della pensione. (Precedenti: S. 224/2022 – mass. 45161; S. 173/2018 – mass. 40166; S. 82/2017 – mass. 40006).

Poiché la individuazione della retribuzione pensionabile sulla base delle ultime retribuzioni è intesa a favorire il lavoratore, presumendo che nell’ultimo periodo di vita lavorativa questi raggiunga livelli retributivi maggiori, è irragionevole che – per effetto di un intervenuto decremento retributivo – quel meccanismo di calcolo porti ad un risultato antitetico al suo fine, ossia alla riduzione della pensione potenzialmente già maturata; non può, infatti, a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrispondere una riduzione della pensione acquisita per effetto della precedente contribuzione. (Precedenti: S. 82/2017 – mass. 40006; S. 264/1994 – mass. 20858).

La regola della immodificabilità in peius della prestazione pensionistica è correzione della rigida applicazione del calcolo pensionistico con il sistema retributivo in virtù dei princìpi di ragionevolezza, di proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo (art. 36 Cost.), e di adeguatezza del trattamento pensionistico (art. 38, secondo comma, Cost.).

La regola della neutralizzazione non si presta ad essere considerata principio valido per tutti i diversi regimi previdenziali, in ragione delle peculiarità proprie delle diversificate discipline; la stessa richiede, piuttosto, un intervento puntuale della Corte costituzionale sulla normativa applicabile, con valutazioni calibrate sulla specificità delle molteplici situazioni coinvolte. (Precedenti: S. 224/2022 – mass. 45161; S. 82/2017 – mass. 40004).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte