Trasporto pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Concessioni regionali e locali in essere alla data di entrata in vigore della legge - Proroga del termine finale in contrasto con la normativa statale di riferimento - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i principi di diritto europeo a tutela della concorrenza e invasione della relativa sfera di competenza esclusiva statale - Sopravvenuta radicale modifica della disposizione regionale oggetto di impugnazione - Impossibilità di trasferire la questione di legittimità sulla nuova norma - Onere, nella fattispecie non assolto, di tempestiva impugnazione - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 19 luglio 2011, n. 21 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che ha aggiunto un comma 1-bis all'art. 63 della legge reg. 10 gennaio 2011, n. 1 per uniformarsi al regime di prorogabilità delle concessioni di cui all'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, denunciata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto la lesività della disposizione, che ha assunto nelle more del giudizio un nuovo e diverso contenuto, avrebbe potuto essere denunciata dal Governo, non con una memoria, ma solo adempiendo all'onere di tempestiva impugnazione.
In senso analogo, sull'onere di tempestiva impugnazione, v. sentenza citata n. 40 del 2010.