Sentenza 32/2012 (ECLI:IT:COST:2012:32)
Massima numero 36099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  15/02/2012;  Decisione del  15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36093  36094  36095  36096  36097  36098  36100  36101  36102  36103


Titolo
Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Abruzzo - Emergenza terremoto - Utilizzo straordinario di personale in regime di collaborazione coordinata e continuativa - Oneri finanziari - Previsto rimborso alla Regione da parte della Struttura nazionale per la gestione dell'emergenza, in luogo dell'imputazione degli stanziamenti ad uno specifico fondo statale - Introduzione di una disciplina regionale in una materia già regolata dalle ordinanze della protezione civile - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie del sistema contabile dello Stato e dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato - Violazione dei principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia di legislazione concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo
E' illegittimo l'art. 11 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che prevedendo che i compensi per lavoro straordinario erogati dalla Regione nell'ambito dell'emergenza terremoto del 2009, siano rimborsati alla stessa da parte della Struttura nazionale per la gestione dell'emergenza, dispone unilateralmente a favore della Regione di somme precedentemente attribuite per il perseguimento di determinate finalità ad un'autorità statale, il Commissario delegato per la ricostruzione successiva al terremoto, con l'effetto di incidere, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e g), Cost., nel sistema contabile dello Stato e nella disciplina della dotazione di un organo della sua amministrazione, e inoltre sovrappone la propria disciplina a quella dettata dalle ordinanze di protezione civile, che viceversa imputano gli stanziamenti ad uno specifico fondo statale, in guisa da ledere, in violazione dell'art. 117, terzo comma, il principio fondamentale desumibile dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, nella materia di legislazione concorrente della protezione civile (con assorbimento di ogni altra censura).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/01/2011  n. 1  art. 11  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  24/02/1992  n. 225  art. 5    co. 2