Imposte e tasse - Norme della Regione Abruzzo - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di predisporre un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali - Successivo adeguamento su base ISTAT, in caso di inadempienza da parte della Giunta - Inesistenza, allo stato, di tributi regionali "propri" che possano essere oggetto della revisione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario - Violazione della riserva di legge in subiecta materia - Illegittimità costituzionale .
E' illegittimo l'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che attribuendo alla Giunta regionale il potere di predisporre un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali, sottintende la possibilità d'incremento dei predetti tributi, così da contravvenire, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., al principio (confermato dall'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) secondo cui è vietato alle Regioni istituire e disciplinare tributi propri con gli stessi presupposti dei tributi dello Stato ovvero legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali, e prevedendo, in caso di inadempienza da parte della Giunta, un adeguamento su base ISTAT, è lesivo della competenza esclusiva statale in materia tributaria, come pure della riserva di legge ex art. 23 Cost., intermediata dalle previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni fiscali (art. 2 della legge n. 212 del 2000).
- Sui limiti all'attività impositiva regionale, v. citata sentenza n. 102 del 2008.