Sentenza 32/2012 (ECLI:IT:COST:2012:32)
Massima numero 36101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  15/02/2012;  Decisione del  15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36093  36094  36095  36096  36097  36098  36099  36100  36102  36103


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi (sanitari e non) di soccorso ed elisoccorso, comprensivi di recupero e di trasporto - Agevolazioni tariffarie in favore dei residenti nella Regione, finanziate con risorse del fondo sanitario destinate al funzionamento del SUEM 118 - Introduzione di una misura di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione di principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

E' illegittimo l'art. 75, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che attribuendo alla Giunta regionale, sentito il SASA - CNAS, il potere di integrare e aggiornare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario con riduzione, a favore dei residenti nella regione Abruzzo, della tariffa la cui misura verrà concordata tra la Regione Abruzzo e le Aziende sanitarie locali, sedi di SUEM (Servizio di urgenza ed emergenza medica), e copertura finanziaria del minor introito in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118, configura una misura di assistenza supplementare, ponendosi in contrasto con l'obiettivo dichiarato del Piano di rientro di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione in data 6 marzo 2007, poi recepito con deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2007, n. 224, di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza e la gestione corrente per il perseguimento del pareggio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in violazione di un principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

- In senso analogo, sul rispetto dei piani di rientro, v. citata sentenza n. 163 del 2011.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/01/2011  n. 1  art. 75  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte