Sentenza 32/2012 (ECLI:IT:COST:2012:32)
Massima numero 36102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
15/02/2012; Decisione del
15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi di soccorso ed elisoccorso, comprensivi di recupero e di trasporto - Prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi di soccorso ed elisoccorso, comprensivi di recupero e di trasporto - Prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), nella parte in cui assicurerebbe interventi di soccorso ed elisoccorso non previsti su tutto il territorio nazionale e costituenti prestazioni ulteriori rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in quanto tali interventi - stando alla formulazione letterale della norma - «devono considerarsi come prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992», e dunque non comportano alcuna eccedenza rispetto a quanto disciplinato con legge statale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), nella parte in cui assicurerebbe interventi di soccorso ed elisoccorso non previsti su tutto il territorio nazionale e costituenti prestazioni ulteriori rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in quanto tali interventi - stando alla formulazione letterale della norma - «devono considerarsi come prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992», e dunque non comportano alcuna eccedenza rispetto a quanto disciplinato con legge statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2011
n. 1
art. 75
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte