Sentenza 32/2012 (ECLI:IT:COST:2012:32)
Massima numero 36103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
15/02/2012; Decisione del
15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Titolo
Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Abruzzo - Corpo nazionale del servizio alpino SASA-CNSAS - Adozione del logo della Protezione Civile regionale sulle divise di ordinanza e sui mezzi in dotazione - Contrasto con la disciplina nazionale di riferimento secondo cui il Corpo nazionale del soccorso alpino rientra tra le strutture operative nazionali della protezione civile - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento, organizzazione e amministrazione dello Stato - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Violazione dei principi costituzionali sulla libertà di associazione - Illegittimità costituzionale .
Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Abruzzo - Corpo nazionale del servizio alpino SASA-CNSAS - Adozione del logo della Protezione Civile regionale sulle divise di ordinanza e sui mezzi in dotazione - Contrasto con la disciplina nazionale di riferimento secondo cui il Corpo nazionale del soccorso alpino rientra tra le strutture operative nazionali della protezione civile - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento, organizzazione e amministrazione dello Stato - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Violazione dei principi costituzionali sulla libertà di associazione - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' illegittimo l'art. 76 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che in materia di segni distintivi, dispone che il SASA - CNSAS (Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale del Soccorso Alpino Speleologico) adotta sulle proprie divise di ordinanza e sui mezzi in dotazione il logo della Protezione Civile regionale: premesso che il Corpo nazionale del soccorso alpino rientra tra le strutture operative nazionali della protezione (art. 11 della legge n. 225 del 1992), e la disciplina dell'ordinamento, del funzionamento e della natura del suddetto Corpo è stabilita a livello nazionale dalla legge n. 74 del 2001, la norma regionale interferisce con la materia organizzativa degli apparati di pubblico servizio di rilevanza nazionale, di competenza esclusiva dello Stato, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e, sotto l'aspetto funzionale, con l'àmbito dei princìpi fondamentali in materia di protezione civile, del pari ascrivibile alla legislazione statale (art. 117, terzo comma, Cost.), e inoltre, posto che l'autonomia dell'attività di volontariato, per espresso riconoscimento della legge n. 266 del 1991, è salvaguardata anche dalle Regioni, la natura volontaria del Corpo nazionale del soccorso alpino, titolare per sua libera scelta di un proprio logo, urta contro l'imposizione di un nuovo segno di riconoscimento non espressamente concordato o assentito, donde l'ulteriore lesione dei princìpi costituzionali sulla libertà di associazione di cui all'art. 18 Cost.
E' illegittimo l'art. 76 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che in materia di segni distintivi, dispone che il SASA - CNSAS (Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale del Soccorso Alpino Speleologico) adotta sulle proprie divise di ordinanza e sui mezzi in dotazione il logo della Protezione Civile regionale: premesso che il Corpo nazionale del soccorso alpino rientra tra le strutture operative nazionali della protezione (art. 11 della legge n. 225 del 1992), e la disciplina dell'ordinamento, del funzionamento e della natura del suddetto Corpo è stabilita a livello nazionale dalla legge n. 74 del 2001, la norma regionale interferisce con la materia organizzativa degli apparati di pubblico servizio di rilevanza nazionale, di competenza esclusiva dello Stato, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e, sotto l'aspetto funzionale, con l'àmbito dei princìpi fondamentali in materia di protezione civile, del pari ascrivibile alla legislazione statale (art. 117, terzo comma, Cost.), e inoltre, posto che l'autonomia dell'attività di volontariato, per espresso riconoscimento della legge n. 266 del 1991, è salvaguardata anche dalle Regioni, la natura volontaria del Corpo nazionale del soccorso alpino, titolare per sua libera scelta di un proprio logo, urta contro l'imposizione di un nuovo segno di riconoscimento non espressamente concordato o assentito, donde l'ulteriore lesione dei princìpi costituzionali sulla libertà di associazione di cui all'art. 18 Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2011
n. 1
art. 76
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 24/02/1992
n. 225
art. 11
legge 21/03/2001
n. 74
art.
legge 11/08/1991
n. 266
art.