Sentenza 33/2012 (ECLI:IT:COST:2012:33)
Massima numero 36105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
15/02/2012; Decisione del
15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Proroga di contratti del personale precario del servizio sanitario regionale - Disciplina dei relativi procedimenti - Ricorso del Governo - Disposizione sulla proroga in parte dichiarata incostituzionale e in parte abrogata - Inesistenza di procedimenti cui possa essere riferita la disciplina impugnata - Carenza di interesse del ricorrente a far dichiarare l'illegittimità della norma impugnata - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Proroga di contratti del personale precario del servizio sanitario regionale - Disciplina dei relativi procedimenti - Ricorso del Governo - Disposizione sulla proroga in parte dichiarata incostituzionale e in parte abrogata - Inesistenza di procedimenti cui possa essere riferita la disciplina impugnata - Carenza di interesse del ricorrente a far dichiarare l'illegittimità della norma impugnata - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 - che ha introdotto nell'art. 19, comma 1, della legge reg. Molise n. 3 del 2010 una disposizione secondo la quale «I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012» -, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto il comma 1 del citato art. 19 nella sua formulazione originaria è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (unitamente ad altri commi dello stesso art. 19) dalla sentenza n. 77 del 2011 della Corte e il legislatore molisano, dal canto suo, con la stessa legge reg. n. 2 del 2011, ha abrogato altri commi dello stesso art. 19, facendone restare in vigore solamente i commi 5 e 6; sicché, sulla base della considerazione che nessuno di questi ultimi prevede procedimenti cui può essere riferita la disposizione impugnata, sussiste carenza di interesse del ricorrente a far dichiarare l'illegittimità della norma impugnata.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 - che ha introdotto nell'art. 19, comma 1, della legge reg. Molise n. 3 del 2010 una disposizione secondo la quale «I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012» -, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto il comma 1 del citato art. 19 nella sua formulazione originaria è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (unitamente ad altri commi dello stesso art. 19) dalla sentenza n. 77 del 2011 della Corte e il legislatore molisano, dal canto suo, con la stessa legge reg. n. 2 del 2011, ha abrogato altri commi dello stesso art. 19, facendone restare in vigore solamente i commi 5 e 6; sicché, sulla base della considerazione che nessuno di questi ultimi prevede procedimenti cui può essere riferita la disposizione impugnata, sussiste carenza di interesse del ricorrente a far dichiarare l'illegittimità della norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
01/02/2011
n. 2
art. 1
co. 13
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte