Sentenza 33/2012 (ECLI:IT:COST:2012:33)
Massima numero 36106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  15/02/2012;  Decisione del  15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36104  36105  36107  36108


Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Reclutamento di nuove unità di personale sanitario - Contrasto con la normativa statale che esclude tale possibilità per le Regioni che, come il Molise, sono state sottoposte a piani di rientro e commissariate - Violazione di principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa a fissare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, consentendo il reclutamento di nuove unità di personale sanitario, vìola l'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario ad acta.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  01/02/2011  n. 2  art. 1  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 88