Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Onere del rimettente di descrivere la fattispecie concreta e di illustrare le ragioni per cui la norma censurata violi i parametri costituzionali, cumulativamente evocati (nel caso di specie: inammissibilità della questione relativa all'omessa previsione della c.d. neutralizzazione per i docenti ordinari e ricercatori dei ruoli ad esaurimento della SSEF transitati ex lege alla SNA). (Classif. 112003).
La carente descrizione della fattispecie del giudizio principale determina l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per difetto di motivazione sulla rilevanza (Precedenti: S. 249/2022 – mass. 45192; S. 28/2022 – mass. 44614).
Alla prospettazione cumulativa della lesione dei parametri costituzionali evocati, senza che siano illustrate le ragioni per cui la normativa censurata integrerebbe la loro violazione, consegue l’inammissibilità delle questioni. (Precedenti: S. 185/2023 – mass. 45785; S. 32/2023 – mass. 45351; S. 182/2022 – mass. 44951; S. 252/2021).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili – per inadeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell’art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014 che, nel disciplinare il regime giuridico ed economico dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell’economia e delle finanze trasferiti ex lege alla Scuola nazionale dell’amministrazione, non prevede la neutralizzazione, ai fini del trattamento previdenziale, della minore retribuzione ad essi spettante. Il giudice a quo avrebbe dovuto accertare innanzitutto la applicabilità della maturazione del diritto alla pensione ex art. 2, comma 11, lett. a, del d.l. n. 95 del 2012, come conv., che ha consentito il prepensionamento dei dipendenti pubblici risultanti in soprannumero, verificando, oltre al momento della maturazione della decorrenza al diritto al trattamento pensionistico, l’intervenuta valutazione da parte dell’amministrazione della strumentalità del prepensionamento a risolvere l’esubero. La disciplina, infatti, subordina il prepensionamento del singolo alla verifica che questo serva ad eliminare l’eccedenza di personale, non configurandosi il pensionamento “in deroga” come un diritto soggettivo “puro” del dipendente pubblico, bensì come un diritto condizionato alla determinazione organizzativa dell’amministrazione. Inoltre – diversamente da quanto affermato dal rimettente – dal provvedimento di liquidazione dell’INPS emerge che la pensione liquidata è quella anticipata e che i requisiti risultano maturati il 31 dicembre 2016: l’annualità retributiva sfavorevole del 2016, in questa ricostruzione, concorre ad integrare la necessaria anzianità contributiva e, come tale, è, pacificamente, non neutralizzabile. Sotto altro profilo, il rimettente non spiega nemmeno perché l’effetto negativo della riduzione stipendiale sul trattamento pensionistico costituirebbe violazione dei singoli parametri evocati né si preoccupa di prospettare la compatibilità della regola della neutralizzazione con lo specifico sistema previdenziale dei dipendenti dello Stato, cui fanno capo i docenti ex SSEF). (Precedenti: S. 196/22 – mass. 45032; S. 33/2022 – mass. 44651; S. 241/19 – mass. 41715, 41716, 41717 e 41718).