Sentenza 33/2012 (ECLI:IT:COST:2012:33)
Massima numero 36108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  15/02/2012;  Decisione del  15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36104  36105  36106  36107


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tassa di concessione regionale annuale per il rilascio del tesserino che abilita alla ricerca e alla raccolta del tartufo - Previsione, oltre alla tassa, anche di un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale, con possibilità di prestazioni ad esso alternative, da definirsi con delibere della Giunta regionale - Contrasto con la normativa statale di riferimento che autorizza la sola tassa di concessione, senza prevedere ulteriori forme di imposizione - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato - Violazione della riserva di legge per l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali - Illegittimità costituzionale .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 nella parte in cui, nel modificare l'art. 20 della legge reg. Molise n. 24 del 2005, prevede, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale annua, un contributo annuale di 3.000 euro. Così disponendo, la Regione Molise ha, infatti, ecceduto dai limiti imposti dall'art. 17 della legge n. 752 del 1985, il quale autorizza le Regioni ad istituire solamente una tassa di concessione regionale per il rilascio del predetto tesserino, senza prevedere la possibilità di ulteriori forme di imposizione. Sussiste, pertanto, lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. L'art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 contrasta anche con l'art. 23 Cost., il quale impone che ogni prestazione personale o patrimoniale sia prevista per legge. Sotto questo profilo, la norma regionale impugnata deve essere valutata unitariamente, perché essa impone una prestazione patrimoniale (il contributo di 3.000 euro), ma contestualmente consente di evitarne il pagamento mediante l'esecuzione di altre prestazioni, onde la parte della norma relativa all'imposizione della tassa e quella concernente le prestazioni ad essa alternative sono connesse in maniera tale da configurare una fattispecie unitaria insuscettibile di scissione. Ed allora, poiché l'art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 rinvia ad una fonte di rango inferiore a quella legislativa (provvedimento della Giunta regionale) l'individuazione delle prestazioni alternative a quella patrimoniale, senza dettare criteri direttivi idonei a restringere la discrezionalità dell'organo amministrativo, vìola la riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  01/02/2011  n. 2  art. 1  co. 41

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte