Sentenza 34/2012 (ECLI:IT:COST:2012:34)
Massima numero 36109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  15/02/2012;  Decisione del  15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione dell' "Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali" - Censura di disposizioni sulla disciplina delle modalità di amministrazione e utilizzazione dei beni confiscati - Sovrapposizione, in maniera distonica, alla disciplina statale concernente l' "Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, in riferimento alla previsione unilaterale di forme di coordinamento che coinvolgono attribuzioni dello Stato - Illegittimità costituzionale - Estensione della dichiarazione di incostituzionalità all'intera legge regionale per l'omogeneità del contenuto e per il rapporto di stretta concatenazione oggettiva e funzionale di tutte le previsioni dei diversi articoli - Assorbimento degli ulteriori profili.

Testo

Deve essere dichiarata l'incostituzionalità della intera legge regionale Calabria n. 7/2011, per l'omogeneità del contenuto e per il rapporto di stretta concatenazione oggettiva e funzionale di tutte le previsioni dei suoi diversi articoli. Infatti, l'istituzione dell'agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali - e le conseguenti disposizioni sulle modalità di amministrazione e utilizzazione dei beni confiscati - costituisce una sovrapposizione, in maniera distonica, alla disciplina statale concernente l' "agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata". Tale sovrapposizione determina una violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato, assorbendo gli ulteriori, eventuali, profili di illegittimità costituzionale.

- Sulla sovrapposizione con la competenza statale da parte di una legislazione regionale che istituisca un'agenzia regionale con compiti operativi, non riducibili quindi a meri compiti istruttori, consultivi o di studio, v. sent. n. 325 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  07/03/2011  n. 7  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte