Sentenza 35/2012 (ECLI:IT:COST:2012:35)
Massima numero 36110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  15/02/2012;  Decisione del  15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36111


Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Calabria - Tracciabilità dei flussi finanziari contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista - Ricezione e utilizzo di finanziamenti regionali per importi pari o superiori a euro 10.000 - Obbligo di impiego di conto corrente unico e dedicato a tali operazioni - Sovrapposizione e potenziale contrasto con la legge statale, in materia estranea alla competenza regionale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.

Testo

E' illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria), che nell'ambito della più globale strategia di contrasto all'illegalità in Calabria, stabilisce, quale misura contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista', che chiunque riceva ed utilizzi finanziamenti regionali per importi pari o superiori ad euro 10.000 deve impiegare un conto corrente unico e dedicato a tali operazioni, in conformità e secondo le procedure previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), poiché utilizzando una tecnica elaborata dalla legislazione statale al precipuo scopo di prevenire reati, per farne applicazione, tra l'altro, nel campo materiale già selezionato dalla normativa dello Stato, gravita nel campo già occupato dalla normativa statale, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), rispetto alla quale il legislatore regionale è estraneo. Con assorbimento di ulteriore profilo.

- Sull'inerenza delle misure per la prevenzione dei reati e per il mantenimento dell'ordine pubblico, alla materia dell'ordine pubblico e la sicurezza, v. sentenze n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008, n. 222 del 2006, n. 428 del 2004, n. 407 del 2002.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  07/03/2011  n. 4  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte