Sentenza 35/2012 (ECLI:IT:COST:2012:35)
Massima numero 36111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
15/02/2012; Decisione del
15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:
36110
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Calabria - Tracciabilità dei flussi finanziari contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che istituisce, con riguardo a finanziamenti regionali per importi pari o superiori a euro 10.000, l'obbligo di impiego di conto corrente unico e dedicato - Ulteriori disposizioni - Mancanza di significato normativo in assenza della disposizione dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'intera legge.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Calabria - Tracciabilità dei flussi finanziari contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che istituisce, con riguardo a finanziamenti regionali per importi pari o superiori a euro 10.000, l'obbligo di impiego di conto corrente unico e dedicato - Ulteriori disposizioni - Mancanza di significato normativo in assenza della disposizione dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'intera legge.
Testo
Va dichiarata in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Calabria n. 4 del 2011, posto che, a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 2, che istituisce, per i finanziamenti regionali per importi pari o superiori ad euro 10.000, l'obbligo di impiegare un conto corrente unico e dedicato, l'art. 1 sulle finalità, e l'art. 3 sull'entrata in vigore della legge, risultano privi di significato normativo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
07/03/2011
n. 4
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte