Previdenza - Lavoratori dipendenti a tempo parziale - Computo del numero dei contributi settimanali da accreditare nel corso dell'anno solare - Soglia minima di retribuzione utile per l'accredito del singolo contributo, unica per tutti i lavoratori dipendenti - Ritenuta necessità di specifica disciplina per il lavoro a tempo parziale - Richiesta di intervento additivo consistente nella parametrazione al valore dell'ora lavorativa del lavoratore a tempo pieno con successivo rapporto al numero di ore settimanali del lavoratore a tempo parziale - Soluzione non costituzionalmente obbligata in settore caratterizzato da ampia discrezionalità del legislatore nel bilanciamento dei diversi interessi contrapposti - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - il quale dispone: «Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% (poi elevato al 40%: n.d.r.) dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato» -, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, in quanto la soluzione postulata dalla Corte rimettente non è costituzionalmente obbligata, non essendo al riguardo configurabile un criterio univocamente imposto dalla Costituzione, tenuto conto che, come la stessa ordinanza di rimessione ricorda, prima della normativa introdotta con l'art. 1, comma 4, del d.l. n. 338 del 1989, poi convertito, era in vigore la diversa disciplina dettata dall'art. 5, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, alla stregua del quale (nel testo originario) «La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari a un sesto del minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638»; ed altre soluzioni potrebbero essere previste, per esempio operando sulle percentuali indicate nella medesima norma censurata.
- In senso analogo, in caso di mancanza di una soluzione costituzionalmente vincolata, v. citate sentenza n. 18 del 1998 e ordinanza n. 448 del 1999), con conseguente pronuncia di inammissibilità della questione, v. citate sentenze n. 121 del 2006 e n. 61 del 1999, ordinanze n. 141 del 2011 e n. 186 del 2006.