Imposte e tasse - Riscossione coattiva delle imposte sul reddito effettuata mediante espropriazione immobiliare - Esito negativo del terzo incanto - Assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede - Richiesta che l'assegnazione dell'immobile allo Stato abbia luogo per il prezzo base del terzo incanto - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, in quanto, a seguito della sentenza n. 281 del 2011, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata «nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato ha luogo "per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede", anziché per il prezzo base del terzo incanto», le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevate dal Giudice dell'esecuzione, sono divenute prive di oggetto; sicché essendo stata la norma censurata espunta dall'ordinamento con efficacia ex tunc, il Giudice a quo non deve neppure valutare la perdurante rilevanza delle questioni sollevate, valutazione questa che, sola, potrebbe giustificare la restituzione degli atti al rimettente.