Ordinanza 38/2012 (ECLI:IT:COST:2012:38)
Massima numero 36114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  15/02/2012;  Decisione del  15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Università - Collaboratori esperti linguistici, già assunti quali lettori di madrelingua stranieri - Novella legislativa che attribuisce, con effetto dalla data di prima assunzione, il trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo definito - Prevista estinzione dei giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della legge censurata - Carenza di motivazione in merito alla applicabilità della norma censurata nel giudizio principale - Insufficiente descrizione della fattispecie per mancata individuazione della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dal ricorrente, nonché della correlazione esistente tra tale pretesa e la norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per carenza di motivazione in merito alla applicabilità della norma censurata al giudizio principale, nonché per la insufficiente descrizione della fattispecie, in quanto il rimettente non individua con esattezza né la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dal ricorrente, né la correlazione esistente tra tale pretesa e la norma censurata.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2010  n. 240  art. 26  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte