Sentenza 39/2012 (ECLI:IT:COST:2012:39)
Massima numero 36116
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  15/02/2012;  Decisione del  15/02/2012
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:  36115


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un deputato per le opinioni da questi espresse nei confronti di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, seconda sezione penale - Dichiarazioni non riconducibili alle proprie, dirette funzioni del deputato, bensì all'attività politica svolta dal gruppo parlamentare dello stesso - Carenza del necessario legame temporale tra attività parlamentare e attività esterna - Assoluta inconferenza di taluni temi rispetto alle dichiarazioni incriminate - Insussistenza del nesso funzionale - Dichiarazione di non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.

Testo
Va dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un deputato, per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e va conseguentemente annullata la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati. Infatti, ai fini della garanzia di insindacabilità di cui al primo comma dell'art. 68 Cost., non basta una generica identità di argomento o di contesto politico, ma è necessario un legame specifico tra l'atto parlamentare e la dichiarazione esterna, volta a renderlo noto ai cittadini. Il riferimento all'attività parlamentare o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione. Esse infatti, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apportano alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità, a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un privilegio personale conseguente alla mera "qualità" di parlamentare), bensì un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata e offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  19/12/2008  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte