Sentenza 40/2012 (ECLI:IT:COST:2012:40)
Massima numero 36117
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
21/11/2011; Decisione del
21/11/2011
Deposito del 23/02/2012; Pubblicazione in G. U. 29/02/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Segreto di Stato - Procedimento penale a carico di un ex direttore del SISMI ed un ex collaboratore e poi dipendente del medesimo Servizio - Note del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia - Denunciata preclusione al giudice penale dell'accertamento del fatto di reato a causa dell'impossibilità dell'acquisizione di informazioni afferenti gli 'interna corporis' del SISMI - Sussistenza dell'esigenza di riserbo addotta negli atti impugnati - Dichiarazione che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri emettere le note impugnate, con le quali è stata confermata, nei termini ivi indicati, l'esistenza del segreto di Stato opposto dagli imputati nel corso del procedimento a loro carico.
Segreto di Stato - Procedimento penale a carico di un ex direttore del SISMI ed un ex collaboratore e poi dipendente del medesimo Servizio - Note del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia - Denunciata preclusione al giudice penale dell'accertamento del fatto di reato a causa dell'impossibilità dell'acquisizione di informazioni afferenti gli 'interna corporis' del SISMI - Sussistenza dell'esigenza di riserbo addotta negli atti impugnati - Dichiarazione che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri emettere le note impugnate, con le quali è stata confermata, nei termini ivi indicati, l'esistenza del segreto di Stato opposto dagli imputati nel corso del procedimento a loro carico.
Testo
Va dichiarato che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri emettere le note impugnate con le quali è stata confermata l'esistenza del segreto di Stato opposto da un ex direttore del Sismi ed un ex collaboratore e poi dipendente del medesimo servizio nel corso di un procedimento penale a loro carico. Mediante l'art. 41 della stessa legge n. 124 del 2007 il legislatore è venuto infatti a conferire portata generale al vincolo di riserbo, in sede processuale, dei pubblici funzionari riguardo alle notizie coperte da segreto di Stato, con previsione che si presta a ricomprendere, nella sua genericità, anche l'imputato e la persona sottoposta alle indagini. Peraltro quando pure la fonte di prova segretata risultasse essenziale e mancassero altre fonti di prova - con conseguente applicabilità delle disposizioni che impongono la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato (artt. 202, comma 3, cod. proc. pen. e 41, comma 3, della legge n. 124 del 2007) - non potrebbe scorgersi in ciò alcuna antinomia. Tale esito - espressamente previsto dalla legge - non è, infatti, che il portato della evidenziata preminenza dell'interesse della sicurezza nazionale, alla cui salvaguardia il segreto di Stato è preordinato, rispetto alle esigenze dell'accertamento giurisdizionale.
Va dichiarato che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri emettere le note impugnate con le quali è stata confermata l'esistenza del segreto di Stato opposto da un ex direttore del Sismi ed un ex collaboratore e poi dipendente del medesimo servizio nel corso di un procedimento penale a loro carico. Mediante l'art. 41 della stessa legge n. 124 del 2007 il legislatore è venuto infatti a conferire portata generale al vincolo di riserbo, in sede processuale, dei pubblici funzionari riguardo alle notizie coperte da segreto di Stato, con previsione che si presta a ricomprendere, nella sua genericità, anche l'imputato e la persona sottoposta alle indagini. Peraltro quando pure la fonte di prova segretata risultasse essenziale e mancassero altre fonti di prova - con conseguente applicabilità delle disposizioni che impongono la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato (artt. 202, comma 3, cod. proc. pen. e 41, comma 3, della legge n. 124 del 2007) - non potrebbe scorgersi in ciò alcuna antinomia. Tale esito - espressamente previsto dalla legge - non è, infatti, che il portato della evidenziata preminenza dell'interesse della sicurezza nazionale, alla cui salvaguardia il segreto di Stato è preordinato, rispetto alle esigenze dell'accertamento giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
03/12/2009
n.
art.
co.
22/12/2009
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte