Ordinanza 199/2023 (ECLI:IT:COST:2023:199)
Massima numero 45836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  10/10/2023;  Decisione del  10/10/2023
Deposito del 03/11/2023; Pubblicazione in G. U. 08/11/2023
Massime associate alla pronuncia:  45837


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo della disciplina censurata - Restituzione degli atti - Condizioni (nel caso di specie: restituzione degli atti relativi alla questione avente ad oggetto la disposizione, successivamente novellata, che prevede, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali pari a un importo non superiore a euro 10.000 annui, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro). (Classif. 111011).

Testo

Quando le modifiche normative incidono profondamente sull’ordito logico che sta alla base delle censure prospettate, è necessario restituire gli atti al giudice a quo, spettando a quest’ultimo sia verificare l’influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, sia procedere alla rivalutazione della non manifesta infondatezza, tenendo conto delle intervenute modifiche normative. (Precedenti: O. 72/2023 – mass. 45537, O. 31/2023 – mass. 45353, O. 30/2023 – mass. 45356, O. 231/2022 – mass. 45196, O. 227/2022 – mass. 45139, O. 97/2022 –mass. 44823, O. 243/2021 – mass. 44405, O. 60/2021 – mass. 43750, O. 185/2020 – mass. 43315).

(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Verbania e al Tribunale di Brescia per una nuova valutazione, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui, sostituendo l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, come conv., punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. L’art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come conv., ponendosi nella stessa direzione delle ordinanze di rimessione, ha inciso sulla disposizione censurata apportando una significativa modifica della dosimetria sanzionatoria in termini proporzionali. Tale ius superveniens può trovare applicazione retroattiva nei giudizi a quibus, aventi tutti ad oggetto omissioni di lieve entità, per l’effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/01/2016  n. 8  art. 3  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte