Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alle disposizioni della Regione Puglia inerenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale regionale, alla costituzione di una Società "veicolo" tra i comuni pugliesi, al finanziamento regionale in favore dei comuni ed alla costituzione di un Comitato di coordinamento e controllo) (Classif. 111012).
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo. (Precedente: O. 29/2025 - mass. 46693).
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’ art. 117, commi primo e secondo, lett. e), l) ed s), Cost., nonché in relazione agli artt. 2, comma 1, e 4 del d.lgs. n. 141 del 1999, all’art. 16-bis del d.l. n.152 del 2021, come conv., all’art. 149-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed agli artt. 2, comma 1, lett. o, 4, comma 1, 15 e 16, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, in relazione agli artt. 12, par. 1, 2, e 3, e 28, par. 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e agli artt. 12 e 17 par. 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE – degli artt. da 1 a 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2024, i quali prevedono la costituzione di una società con la finalità di assicurare l’esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio idrico integrato nell’ambito territoriale unico regionale, costituendo, a tal fine, una Società partecipata, assegnando ai comuni interessati, in base al coinvolgimento infrastrutturale, finanziamenti regionali; e che la Regione Puglia trasferisca gradualmente, a titolo gratuito, quote delle azioni dell’Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni che si impegnano a trasferirli alla Società. La rinuncia, accettata dalla controparte costituita in giudizio, è motivata dall’approvazione della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, il cui art. 241 ha apportato modifiche alle norme impugnate in linea con il quadro normativo statale di riferimento)