Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento della spesa per il personale della pubblica amministrazione - Riduzione percentuale dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 e a 150.000 euro lordi annui - Norma di coordinamento finanziario - Ricorso della Regione Trentino Alto Adige - Composizione consensuale del contenzioso - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, agli artt. 4, numeri 1, 3 e 8, e 79, e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per la composizione consensuale del contenzioso, accettata dalla controparte. Il ricorso aveva per oggetto alcune misure di contenimento della spesa per il personale della pubblica amministrazione - per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - tra cui, in particolare, la riduzione percentuale dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a 90.000 e 150.000 euro lordi annui.
- Sulla estinzione del processo per rinuncia ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, vedi art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.