Caccia - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Abbattimento di mammiferi selvatici - Autorizzazioni in deroga - Individuazione dei soggetti abilitati - Lamentata inclusione anche dei semplici titolari di licenza per l'esercizio venatorio - Censura di norma inconferente - Manifesta inammissibilità della questione.
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, dell'artt. 4, primo comma, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), per la mancata preventiva verifica della praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione della disciplina censurata. Infatti, il giudice rimettente censura che le disposizioni denunciate includano tra i soggetti cui può essere demandato l'abbattimento di mammiferi selvatici, in deroga ai vigenti divieti, anche i semplici titolari di licenza per l'esercizio venatorio, mentre, invece, appare evidente come la disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 11 della legge reg. n. 14 del 2007 sia del tutto inconferente rispetto all'oggetto della censura, limitandosi a prevedere la competenza provinciale al rilascio di determinate autorizzazioni in deroga, senza affatto occuparsi dell'identificazione dei soggetti incaricati di attuarle.
- Sul fatto che, a prescindere da ogni ulteriore possibile rilievo, la mancata preventiva verifica della praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione della disciplina censurata comporta l'inammissibilità, ex plurimis ordinanze n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011.