Ordinamento penitenziario - Provvedimento del Ministro della Giustizia che dispone di non dare esecuzione ad una ordinanza del magistrato di sorveglianza di Roma dichiarativa, in via definitiva, della lesività di un determinato comportamento dell'amministrazione penitenziaria di un diritto del detenuto reclamante - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal magistrato di sorveglianza di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Deve essere dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal magistrato di sorveglianza nei confronti del ministro della Giustizia, che ha adottato un provvedimento con il quale dispone di non dare esecuzione ad una ordinanza del predetto organo giurisdizionale. In particolare, è stata accertata la sussistenza del requisito soggettivo (il ricorrente appare legittimato in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene e lo è anche il Ministro della giustizia, in forza delle attribuzioni costituzionali in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, tra i quali sono compresi i servizi pertinenti all'esecuzione delle misure e delle pene detentive), e di quello oggettivo (dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte dell'impugnato provvedimento del Ministro della giustizia), per l'instaurazione del ricorso.
- Sul profilo soggettivo relativo al ricorrente, vedi sent. n. 383 del 1993 e n. 190 del 2010. Per la legittimazione passiva, vedi sentenza n. 383 del 1993 e n. 379 del 1992.