Ordinanza 47/2012 (ECLI:IT:COST:2012:47)
Massima numero 36127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  20/02/2012;  Decisione del  20/02/2012
Deposito del 07/03/2012; Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Riscossione esattoriale - Notificazione di cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali - Temporanea assenza di soggetto idoneo a ricevere l'atto presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario - Applicabilità delle modalità di notificazione mediante deposito nella casa comunale e conseguente perfezionamento della notificazione nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito dell'atto è affisso nell'albo del comune - Denunciata estensione del procedimento notificatorio nella casa comunale, riferito alle ipotesi di materiale impossibilità di notifica dell'atto nel luogo previsto in via generale dalla legge, anche all'ipotesi in cui sia noto il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario - Ordinanza di rimessione - Difetto di notificazione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale - Necessità di integrazione del contraddittorio secondo un criterio di economia processuale, in assenza di termine perentorio per il giudizio costituzionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché provveda alla notificazione dell'ordinanza di rimessione al litisconsorte pretermesso.

Testo
In caso di mancata notifica dell'ordinanza di rimessione ad una delle parti del giudizio principale, non va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione ma va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché venga eseguita la notificazione dell'ordinanza di rimessione alla parte del giudizio principale alla quale non è stata notificata. Infatti in base all'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale), l'ordinanza di rimessione va: a) «notificata alle parti in causa»: tale norma è diretta a salvaguardare l'integrità del contraddittorio nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, prevedendo un caso speciale di litisconsorzio necessario (di tipo processuale). Pertanto, tale disposizione deve essere interpretata in armonia con le disposizioni del processo civile, tributario e amministrativo in base alle quali la mancata instaurazione del giudizio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta non l'inammissibilità dell'atto introduttivo, ma solo la necessità che il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio.

- V. citata ordinanza n. 81 del 1964.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 26  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 60  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte