Servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa - Necessità di tener conto anche dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito - Ordinanza di rimessione - Obbligo di motivazione asseritamente assolto con rinvio alla valutazione di ammissibilità del referendum abrogativo riguardante la disposizione denunciata - Erroneità dell'assunto - Mancata evocazione dei parametri costituzionali violati e difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sollevata dal Giudice di pace di Anzio, nella parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata tenendo conto anche «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», dato che il rimettente muove dall'erroneo presupposto che la valutazione di ammissibilità del referendum abrogativo popolare riguardante la disposizione denunciata implica un dubbio di legittimità costituzionale della medesima disposizione, ma non indica né i parametri costituzionali che sarebbero violati dalla denunciata disposizione né le ragioni dell'asserito contrasto con la Costituzione, limitandosi a rinviare alla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011, che ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo popolare.
- Sulla rilevanza, nel giudizio di costituzionalità, delle pronunce di ammissibilità di un quesito referendario, conf. sentenze n. 45 del 2005 e n. 13 del 2012.