Ordinanza 49/2012 (ECLI:IT:COST:2012:49)
Massima numero 36129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  20/02/2012;  Decisione del  20/02/2012
Deposito del 07/03/2012; Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Beneficio della esdebitazione - Non applicabilità ai soggetti dichiarati falliti con provvedimento anteriore all'entrata in vigore della riforma organica di cui al d.lgs n. 5 del 2006 - Denunciata disparità di trattamento ratione temporis - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 22, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, nella parte in cui, prevedendo l'inapplicabilità della normativa in materia di esdebitazione alle procedure aperte prima del 16 luglio 2006, realizzerebbero una manifesta disparità di trattamento, posto che ad esse consegue che quanti sono stati dichiarati falliti prima della predetta data sono ammessi alla esdebitazione solo se alla medesima data la relativa procedura fallimentare era ancora pendente. Infatti analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata in quanto il criterio di discrimine nella applicazione di diverse discipline normative basato su dati cronologici non può dirsi, a meno che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, fonte di ingiustificata disparità di trattamento, poiché lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche

- v. citata sentenza n. 273 del 2011 e ordinanza n. 61 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/09/2007  n. 169  art. 19  co. 

decreto legislativo  12/09/2007  n. 169  art. 22  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte