Sentenza 50/2012 (ECLI:IT:COST:2012:50)
Massima numero 36130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  05/03/2012;  Decisione del  05/03/2012
Deposito del 09/03/2012; Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36131  36132  36133


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Agevolazioni in materia di IRAP - Sopravvenienza normativa incidente esclusivamente sull'ambito soggettivo di applicazione della disposizione censurata - Ininfluenza sulla questione prospettata.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, per violazione degli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, deve ritenersi che lo ius superveniens (costituito dall'art. 9, comma 2, della legge della Regione Umbria 24 novembre 2011, n. 14, che ha modificato l'art. 5, comma 1, della legge impugnata, prevedendo che «le parole: "i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e i)" sono sostituite dalle seguenti: "per il settore privato i soggetti passivi di cui all'articolo 3"») ha ad oggetto esclusivamente l'ambito soggettivo di applicazione della ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP prevista dall'art. 5 della legge della Regione Umbria n. 4 del 2011; sicché nulla è mutato con riguardo alla ipotesi di deduzione in sé, la cui introduzione è censurata dal ricorrente per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», in quanto la disciplina legislativa statale dell'IRAP non prevedrebbe «la facoltà delle Regioni [...] di introdurre agevolazioni diverse rispetto a quelle previste dalle norme statali»; donde la conseguente influenza sulla questione prospettata.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  30/03/2011  n. 4  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte