Sentenza 50/2012 (ECLI:IT:COST:2012:50)
Massima numero 36131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
05/03/2012; Decisione del
05/03/2012
Deposito del 09/03/2012; Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Agevolazioni in materia di IRAP - Introduzione di una ipotesi di deduzione dalla base imponibile non prevista dalla legislazione statale - Disposizione statale che consente alle Regioni di disporre interventi sull'IRAP solo dal 2013 - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, con riferimento agli anni 2011 e 2012 - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Agevolazioni in materia di IRAP - Introduzione di una ipotesi di deduzione dalla base imponibile non prevista dalla legislazione statale - Disposizione statale che consente alle Regioni di disporre interventi sull'IRAP solo dal 2013 - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, con riferimento agli anni 2011 e 2012 - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, in quanto introduce una ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP che non è prevista dalla legislazione statale e che, in quanto riferita agli anni 2011 e 2012, è in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.
- In tema di IRAP, che pur dopo la sua «regionalizzazione», non è divenuta «"tributo proprio" regionale, v. citate sentenze n. 357 del 2010 e n. 216 del 2009.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
30/03/2011
n. 4
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte