Sentenza 50/2012 (ECLI:IT:COST:2012:50)
Massima numero 36132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  05/03/2012;  Decisione del  05/03/2012
Deposito del 09/03/2012; Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36130  36131  36133


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Agevolazioni in materia di IRAP - Mancata inclusione, fra i beneficiari, di taluni soggetti - Ricorso del Governo - Sopravvenienza normativa estensiva dell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere.

Testo

In relazione ai profili di censura non assorbiti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 5 della legge della Regione Umbria n. 14 del 2011, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio concernente il comma 1 del medesimo articolo. Infatti, il ricorrente ha impugnato tale comma lamentando la mancata inclusione, nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in materia di IRAP, dei soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto essa priverebbe «l'agevolazione del carattere della generalità, assumendo la misura carattere di aiuto di stato ed integrando così la fattispecie disciplinata dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)»; ma a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 9, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 14 del 2011, l'ipotesi di deduzione prevista dal legislatore regionale - che si applicherà a decorrere dall'anno 2013 - riguarda, per il settore privato, tutti i soggetti passivi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  30/03/2011  n. 4  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 107