Sentenza 50/2012 (ECLI:IT:COST:2012:50)
Massima numero 36133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  05/03/2012;  Decisione del  05/03/2012
Deposito del 09/03/2012; Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36130  36131  36132


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Concorsi per il reclutamento di personale dirigente sanitario - Riserva del cinquanta per cento dei posti ai dipendenti delle aziende sanitarie locali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza nonchè della competenza legislativa statale in materia di tutela della salute e di ordinamento delle professioni - Abrogazione della norma sulla riserva contemporaneamente all'entrata in vigore della norma censurata - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, proposta in quanto esso, prorogando gli effetti della legge della Regione Umbria 23 febbraio 2005, n. 16, con ciò implicando anche l'applicazione dell'art. 6 di tale legge, il quale prevede una riserva di posti del cinquanta per cento per i dipendenti delle aziende sanitarie locali che bandiscono concorsi per il reclutamento del personale. Il citato art. 6, però, è stato abrogato dall'art. 31 della stessa legge della Regione Umbria n. 4 del 2011, entrato in vigore lo stesso giorno dell'art. 30 impugnato; donde, ammesso che la norma abrogata fosse applicabile al personale dirigente sanitario, vengono meno le ragioni poste dal ricorrente a fondamento della censura per asserita violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute e di ordinamento delle professioni.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  30/03/2011  n. 4  art. 30  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte