Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Concorsi per il reclutamento di personale dirigente sanitario - Riserva del cinquanta per cento dei posti ai dipendenti delle aziende sanitarie locali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza nonchè della competenza legislativa statale in materia di tutela della salute e di ordinamento delle professioni - Abrogazione della norma sulla riserva contemporaneamente all'entrata in vigore della norma censurata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, proposta in quanto esso, prorogando gli effetti della legge della Regione Umbria 23 febbraio 2005, n. 16, con ciò implicando anche l'applicazione dell'art. 6 di tale legge, il quale prevede una riserva di posti del cinquanta per cento per i dipendenti delle aziende sanitarie locali che bandiscono concorsi per il reclutamento del personale. Il citato art. 6, però, è stato abrogato dall'art. 31 della stessa legge della Regione Umbria n. 4 del 2011, entrato in vigore lo stesso giorno dell'art. 30 impugnato; donde, ammesso che la norma abrogata fosse applicabile al personale dirigente sanitario, vengono meno le ragioni poste dal ricorrente a fondamento della censura per asserita violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute e di ordinamento delle professioni.