Sentenza 51/2012 (ECLI:IT:COST:2012:51)
Massima numero 36134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
05/03/2012; Decisione del
05/03/2012
Deposito del 09/03/2012; Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Massime associate alla pronuncia:
36135
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Stabilizzazione di personale impegnato in lavori socialmente utili, non selezionato in base a criteri di tipo concorsuale - Violazione del principio dell'assunzione tramite pubblico concorso - Incidenza sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Stabilizzazione di personale impegnato in lavori socialmente utili, non selezionato in base a criteri di tipo concorsuale - Violazione del principio dell'assunzione tramite pubblico concorso - Incidenza sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1 della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, che consente, senza l'espletamento di alcuna procedura concorsuale, la stabilizzazione dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili delle soppresse Comunità montane, in quanto tale norma viola sia l'art. 97 Cost. sia l'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. Vi è infatti da un lato violazione dell'art. 97 Cost., in tutti i casi di disposizioni regionali che prevedano procedure di stabilizzazione di personale senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione e senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione. Dall'altro lato vi è violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. in quanto la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto (e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto) e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione).
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1 della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, che consente, senza l'espletamento di alcuna procedura concorsuale, la stabilizzazione dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili delle soppresse Comunità montane, in quanto tale norma viola sia l'art. 97 Cost. sia l'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. Vi è infatti da un lato violazione dell'art. 97 Cost., in tutti i casi di disposizioni regionali che prevedano procedure di stabilizzazione di personale senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione e senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione. Dall'altro lato vi è violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. in quanto la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto (e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto) e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
24/03/2011
n. 6
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte