Sentenza 51/2012 (ECLI:IT:COST:2012:51)
Massima numero 36135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
05/03/2012; Decisione del
05/03/2012
Deposito del 09/03/2012; Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Massime associate alla pronuncia:
36134
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Destinazione di risorse finanziarie al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori con contratto LSU in servizio presso le soppresse Comunità montane - Inosservanza dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalla legislazione statale per il riassorbimento di lavoratori precari, costituenti principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Destinazione di risorse finanziarie al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori con contratto LSU in servizio presso le soppresse Comunità montane - Inosservanza dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalla legislazione statale per il riassorbimento di lavoratori precari, costituenti principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, che prevede la destinazione da parte della Regione di risorse finanziare al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in servizio presso le soppresse Comunità montane, per violazione dell'art. 117, comma 3, in quanto si pone in contrasto con principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica dall'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Quest'ultimo - stabilendo che le amministrazioni pubbliche possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale - oltre a prevedere procedure concorsuali per le possibili assunzioni, fissa limiti «qualitativi», nonché «quantitativi» al possibile riassorbimento di lavoratori cosiddetti precari nel pubblico impiego, limiti che costituiscono, per tutte le amministrazioni pubbliche, presupposti legittimanti e non superabili per la stabilizzazione. La norma impugnata, diversamente, non prevede procedure selettive, ma bensì la stabilizzazione generalizzata dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili in servizio presso le soppresse Comunità montane, senza stabilire, quindi, i requisiti di cui devono essere in possesso questi ultimi e, comunque, al di fuori dei limiti previsti dal legislatore statale per il possibile riassorbimento del precariato nel pubblico impiego.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, che prevede la destinazione da parte della Regione di risorse finanziare al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in servizio presso le soppresse Comunità montane, per violazione dell'art. 117, comma 3, in quanto si pone in contrasto con principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica dall'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Quest'ultimo - stabilendo che le amministrazioni pubbliche possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale - oltre a prevedere procedure concorsuali per le possibili assunzioni, fissa limiti «qualitativi», nonché «quantitativi» al possibile riassorbimento di lavoratori cosiddetti precari nel pubblico impiego, limiti che costituiscono, per tutte le amministrazioni pubbliche, presupposti legittimanti e non superabili per la stabilizzazione. La norma impugnata, diversamente, non prevede procedure selettive, ma bensì la stabilizzazione generalizzata dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili in servizio presso le soppresse Comunità montane, senza stabilire, quindi, i requisiti di cui devono essere in possesso questi ultimi e, comunque, al di fuori dei limiti previsti dal legislatore statale per il possibile riassorbimento del precariato nel pubblico impiego.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
24/03/2011
n. 6
art. 11
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 10
legge 03/08/2009
n. 102
art.