Sentenza 52/2012 (ECLI:IT:COST:2012:52)
Massima numero 36136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  05/03/2012;  Decisione del  05/03/2012
Deposito del 09/03/2012; Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36137  36138


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Marche - Procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale - Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Sopravvenienza normativa incidente sulle norme censurate - Possibilità che le norme siano state applicate medio tempore - Necessità di procedere allo scrutinio nel merito ed esclusione che possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Testo

Non può dichiararsi cessata la materia del contendere, dovendosi così procedere allo scrutinio nel merito delle censure avanzate con il ricorso, in quanto, anche se successivamente alla sua presentazione, l'art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011 ha modificato l'art. 2 impugnato, abrogando il comma 5 e sostituendo il comma 4, tuttavia si è in assenza di elementi tali da far ritenere che le disposizioni censurate - rimaste in vigore per oltre sei mesi nella loro formulazione originaria - non abbiano trovato attuazione medio tempore.

- V. le citate sentenze n. 341 del 2010 e n. 164 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  04/04/2011  n. 4  art. 2  co. 4

legge della Regione Marche  04/04/2011  n. 4  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte